Art. 2.
(Aree destinate al naturismo).

      1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e in spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
      3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a individuare apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

 

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